La responsabilità professionale si inserisce nel più ampio sistema della disciplina del contratto di prestazione d’opera e degli effetti che da esso derivano. Nell’esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi secondo la diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., ossia secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata.
Tale forma di responsabilità non si riferisce, esclusivamente, a danni legati alla sfera fisica di un soggetto, quale potrebbe essere la responsabilità del medico, ma può riferirsi all’irregolare prestazione di un servizio che determina un pregiudizio nella sfera economica del fruitore di quel servizio. Si pensi all’attività svolta da parte di quei professionisti (avvocati, ingegneri, notai, geometri amministratori di condominio, commercialisti, medici) iscritti agli albi professionali, a cui è contestabile una responsabilità per danni da imperizia derivanti unicamente da loro inadempienze.
Compila il form e sarai ricontattato
Le aree di attività
L’Infortunistica svolge attività di consulenza e assistenza nelle seguenti materie:
• Incidenti stradali
• Sinistri da circolazione aerea, ferroviaria, nautica
• Cattiva manutenzione della rete stradale
• Incendi e furti
• Infortuni domestici
• Infortuni sportivi
• Responsabilità professionale
• Responsabilità condominiale
• Prodotto difettoso
• Vacanza rovinata
• Circolazione di animali selvatici e domestici
• Inquinamento
• Inadempimento di contratti e polizze
• Mancato riconoscimento di invalidità civili
• Irregolare imposizione di tributi e sanzioni amministrative
• Reati di violenza di genere e domestica, endofamiliari e numerosi altri