Il “risarcimento danni condominio” appartiene a una casistica molto complessa.
Il condominio è responsabile dei danni causati dalle cose e dai servizi comuni. La norma cui fare riferimento in simili situazioni è l’art. 2051 c.c. che recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, ossia per un fatto esterno idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno venutosi a creare, quindi imprevedibile e incontrollabile”. Ciò significa che, ove il danno sia riconducibile al caso fortuito, ossia a causa autonoma, imprevedibile ed eccezionale, il condominio non è responsabile.
Il danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare che esiste una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
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Le aree di attività
L’Infortunistica svolge attività di consulenza e assistenza nelle seguenti materie:
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• Sinistri da circolazione aerea, ferroviaria, nautica
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• Inquinamento
• Inadempimento di contratti e polizze
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• Irregolare imposizione di tributi e sanzioni amministrative
• Reati di violenza di genere e domestica, endofamiliari e numerosi altri