La responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata dall’art. 2052, cod. civ. il quale dispone che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Anche il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile ex art. 2043 c.c. con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima norma, spetta al danneggiato provare tutti gli elementi costituivi dell'illecito (fatto, danno, nesso eziologico, elemento soggettivo).
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Le aree di attività
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