Inadempimento di contratti e polizze

 

Linadempimento contrattuale derivante da contratto o specifica polizza, determina il risarcimento del danno diretto (quello che consegue immediatamente dall’inadempimento) e indiretto (quello riscontrabile come ulteriore conseguenza, purché riconducibile all’inadempimento). Ai sensi dell’art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”.

Presupposti sono: l’esistenza di un vincolo contrattuale, da cui nasca un obbligo di dare o di fare, sotto forma di obbligazione di mezzi e di risultato, che vincoli una delle parti all’altra; il comportamento doloso o colposo del debitore inadempiente; il verificarsi di un danno che sia conseguente a tale inadempimento.

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