Incidenti stradali

 

L’obbligo di risarcire il danno causato da un sinistro stradale, trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e 2054 c.c. I danni causati dall’incidente stradale, infatti, generano una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., secondo il quale:” qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Questa previsione deve essere integrata con quanto previsto dall‘art. 2054 c.c., che tratta nello specifico della “circolazione di veicoli“, ponendo a carico del conducente – e del proprietario, se soggetto diverso – il risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo. In occasione di un sinistro stradale, il danneggiato ha diritto a essere risarcito dei danni patiti e che, a norma dell'art. 1223 c.c., devono essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

In caso di morte, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti del soggetto deceduto, i quali potranno benefciare del risarcimento del danno morale, del danno tanatologico (in caso di decesso successivo al sinistro), del danno psichico e di tutti i danni patrimoniali.

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