Responsabilità professionale

 

La responsabilità professionale si inserisce nel più ampio sistema della disciplina del contratto di prestazione d’opera e degli effetti che da esso derivano. Nell’esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi secondo la diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., ossia secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata.

Tale forma di responsabilità non si riferisce, esclusivamente, a danni legati alla sfera fisica di un soggetto, quale potrebbe essere la responsabilità del medico, ma può riferirsi all’irregolare prestazione di un servizio che determina un pregiudizio nella sfera economica del fruitore di quel servizio. Si pensi all’attività svolta da parte di quei professionisti (avvocati, ingegneri, notai, geometri amministratori di condominio, commercialisti, medici) iscritti agli albi professionali, a cui è contestabile una responsabilità per danni da imperizia derivanti unicamente da loro inadempienze.

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