Sinistri da circolazione aerea, ferroviaria, nautica

 

Il Regolamento CE n. 261/2004 dell’11/02/2004, ha istituito “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo ritardo prolungato, smarrimento bagagli” Anche la scongiuranda ipotesi di incidente aereo,  è destinataria di tutela che si avvia con istanza risarcitoria avanzata nei riguardi della compagnia aerea, del pilota, dei preposti alla manodopera e/o di altre figure la cui responsabilità emergesse nel corso degli accertamenti. La normativa applicata varia a seconda che trattasi di voli internazionali, per i quali le ipotesi di responsabilità sono regolate dalla “Convenzione di Montreal”, del 1999. Ove, invece, si fosse in presenza di voli nazionali, sarebbe applicata la legge dello Stato.

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