Vacanza rovinata

 

La vacanza rovinata, a causa di disservizi dei tour operators o delle compagnie aeree, discende dall’inadempimento del contratto turistico, dalla non corrispondenza delle prestazioni fornite rispetto a quelle promesse, dalla natura del danno insorto.

La tutela  dell’utente, già prevista dal “Codice del Consumo”, è stata estesa nel nostro ordinamento giuridico  al “fruitore” dei servizi turistici, quindi il consumatore, che fosse  destinatario di pregiudizi derivanti dalla lesione all'interesse di pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto, e a cui l’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011) riconosce esplicita risarcibilità.

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